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Il fermo amministrativo e i suoi risvolti

Il fermo amministrativo che cos’è, come funziona e quali sono i suoi risvolti?

In questi anni è il vero e proprio terrore del contribuente. Lo Stato che, per essere pagato, utilizza mezzi che non sappiamo quanto possano essere appropriati o giustificabili, specialmente in un periodo prolungato di crisi economica che stenta a vedere la propria fine.

E così siamo di fronte la fermo amministrativo, che è diventato un vero e proprio spauracchio del contribuente che non adempie. Per fermo amministrativo si intende un provvedimento tramite il quale un’Amministrazione o un Ente pubblico bloccano un bene mobile registrato del debitore, al fine di recuperare determinati crediti.

Gli Enti interessati, per comprenderci, sono i Comuni, l’Inps, le Regioni, e così via. Insomma, tu non mi paghi ed io utilizzo questo mezzo del fermo per indurti a pagare. Una maniera strabica per recuperare un debito: non mi dai i soldi ed io penso alla tua macchina, che intanto non può circolare.

Il fermo amministrativo e i suoi risvolti

Il fermo amministrativo e i suoi risvolti

Alla base dell’attivazione della procedura del fermo amministrativo, ci sono dei tributi non versati o anche semplici contravvenzioni non pagate. Vere e proprie vessazioni? Non sapremmo dire, tuttavia non si tratta certamente di belle situazioni e non si dovrebbe arrivare a questi livelli.

Se il debitore non provvede al pagamento di quanto dovuto, si può arrivare addirittura al pignoramento e alla vendita all’asta del mezzo . In quali casi si attiva la procedura del fermo amministrativo? Sul sito dell’Agenzia delle Entrate si leggono i passaggi fondamentali, che sono descritti in maniera sufficientemente chiara.

Viene riportato che se il cittadino non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, non ha ottenuto una rateizzazione o nel frattempo non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, l’Agenzia delle Entrate stessa attiva le procedure previste dalla legge per tutelare e riscuotere il credito degli Enti che le hanno affidato l’incarico di recuperare le somme dovute.

Tutto questo avviene solo dopo 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale all’interessato. Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

Prima dell’attivazione della procedura, il debitore riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. Con questo atto l’interessato è invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni ed è informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’iscrizione del fermo sul veicolo corrispondente alla targa indicata. Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o alla professione da lui esercitata.

Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo senza che il debitore abbia provveduto al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico.

La cancellazione del fermo può essere effettuata solo dopo aver saldato integralmente il debito e ottenuto dall’agente della riscossione il provvedimento di revoca da presentare al PRA. In caso di rateizzazione al pagamento totale della prima rata del piano di rateizzazione, il debitore può chiedere all’agente della riscossione la sospensione del provvedimento di fermo, al fine di poter circolare col veicolo interessato.

L’agente della riscossione rilascerà, infatti, un documento contenente il proprio consenso all’annotazione della sospensione del fermo, che anche in questo caso il debitore dovrà presentare direttamente al PRA. Nel caso in cui il debitore non proceda al pagamento di quanto richiesto, il mezzo potrà essere pignorato e venduto all’asta.

Dura lex, come dicevano i nostri padri Latini; ma è anche vera un’altra cosa, più italiana che latina, che traspare leggendo bene le norme di legge: fatta la legge, trovato l’inganno. E se proprio non c’è inganno, la scappatoia c’è sempre, eccome.

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