Vai al contenuto

Come finanziare una ONLUS: benefici fiscali e modalità di finanziamento

L’Italia è essenzialmente uno stato sociale, e a partire dal secondo dopoguerra, sempre più anche uno stato assistenziale: in aperto ripudio dei regimi autoritari e totalitari, lo Stato sociale riconosce e tutela i tradizionali diritti civili e politici del cittadino, ed ha il suo principio di legittimazione nel fatto di garantire taluni diritti sociali fondamentali, come ad esempio il diritto al sostentamento e il diritto al lavoro.

Il Welfare State si contraddistingue quindi per una rilevante presenza pubblica in importanti settori quali la previdenza e l’assistenza sociale, l’assistenza sanitaria, l’istruzione e l’edilizia popolare.

Le politiche perseguite dovrebbero quindi garantire le esigenze di giustizia distributiva, di equità e di solidarietà nei confronti delle fasce più bisognose della popolazione, promuovendo così la pace sociale, ma è indubbio che, soprattutto negli ultimi decenni, si è purtroppo dovuto registrare un misero fallimento.

La nostra Repubblica continua ad assicurare un’uguaglianza formale ai suoi cittadini, ma poco può fare per raggiungere quella sostanziale, eliminando tutte le differenze e fornendo alle fasce più deboli i mezzi necessari per una vita quantomeno dignitosa.

Ecco che, in quest’ottica, assumono particolare importanza gli interventi dei privati, che si concretizzano in una molteplicità di forme differenti: noi vogliamo soffermarci in particolar modo sulle Onlus.

Il termine ONLUS deriva da “Organizzazioni non lucrative di utilità sociale” e riguarda le associazioni, gli enti e le cooperative “no-profit” che a vario titolo operano sul territorio nazionale; questi enti non commerciali, in ragione delle attività svolte e dei soggetti a cui si rivolgono, ricevono notevoli benefici fiscali.

Per costituire e aprire una onlus è necessario:

  • determinare lo scopo e l’attività della onlus (tra quelle previste dal D.Lg 1997 n. 460). E’ necessario prevedere almeno 3 soci fondatori, che formeranno il primo Consiglio Direttivo;
  • preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto dell’associazione, necessari per creare la onlus, inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dalla Codice Civile e dalla legge fiscale (TUIR) e dal dal D.Lg 1997 n. 460. In merito, leggi gli articoli di questa sezione;
  • recarsi all’Agenzia delle Entrate per la registrazione della onlus (indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dal nostro ordinamento). E’ necessario richiedere l’attribuzione del Codice Fiscale, pagare la tassa di registro ed infine presentare l’atto costitutivo e lo statuto in duplice copia (la procedura è quella di “registrazione atti privati”).
  • chiedere l’iscrizione dell’associazione all’anagrafe onlus, inviando la domanda alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate presso la regione ove l’ente avrà la propria sede.

Solo dopo l’iscrizione all’anagrafe ha termine la procedura per costituire una onlus e l’associazione potrà qualificarsi come tale  e beneficiare delle agevolazioni fiscali previste.

Questo adempimento non è richiesto però alle cosiddette “Onlus di diritto”:

  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995.
  • le Organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987)
  • le cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (Legge 381/1991)
  • i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.

Il legislatore ha previsto un regime fiscale premiale per i soggetti che operano nei settore di utilità sociale in assenza di un fine lucrativo dell’attività esercitata. Il reddito imponibile ai fini IRES delle Onlus è formato dalla somma dei redditi fondiari, a cui concorrono anche i redditi provenienti dagli immobili adibiti allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Le Onlus possono svolgere anche delle attività connesse, di tipo commerciale, al fine di finanziare le proprie iniziative (come ad esempio campagne di sensibilizzazione, o la vendita di oggetti di modico valore). In ogni caso, tali attività non possono superare il 66% delle spese complessive della Onlus, che quindi è chiamata a finanziarsi prevalentemente tramite l’attività istituzionale.

Il legislatore ha inoltre previsto anche la possibilità, per privati ed enti commerciali, di effettuare donazioni, usufruendo di una detrazione d’imposta. Il donante, infatti, può detrarre parte della somma donata dalle proprie imposte da versare. Per i privati le erogazioni liberali alle Onlus consentono di beneficiare di una detrazione IRPEF del 19%, su una cifra massima di 2.065,83€. Mentre, se la donazione è effettuata da un’impresa, questa può dedursi dal proprio reddito un importo pari a 2.065,83€ o pari al 2% del proprio reddito.

La fruizione dei benefici fiscali per le Onlus è subordinata naturalmente alla concreta applicazione delle previsioni statutarie imposte dalla legge ed al rispetto dei requisiti che ne qualificano l’attività svolta nonché, in secondo luogo, alla regolare tenuta della contabilità.

Per quanto riguarda, invece, le fonti di finanziamento accessibili alle onlus, avendo un orientamento, da statuto, di tipo no profit, queste possono passare per numerosi canali, a partire da quelli di tipo istituzionale, fino a quelli di tipo privato, dove non mancano occasioni di reperire fondi.

Il modo più comune per finanziarsi è senz’altro la richiesta di una quota d’iscrizione ai vari soci (quota associativa), necessaria per farvi parte ed avere diritto di voto nelle assemblee; a queste andranno ad aggiungersi le quote di partecipazione dei soci alle diverse attività dell’Associazione.

Va poi fatta una distinzione tra finanziamenti statali e finanziamenti privati. I finanziamenti privati sono forniti da istituti di credito che prevedono soluzioni particolari per il terso settore, ovvero il settore delle associazioni no profit. Anche per quanto riguarda i finanziamenti da parte di banche possiamo avere due situazioni: credito fornito da banche convenzionate con l’organizzazione alla quale l’associazione è legata, oppure aiuti da istituti di credito che non sono convenzionati.

Tra gli istituti bancari che forniscono prestiti agevolati ad Onlus ed associazioni no profit segnaliamo Banca Intesa, la quale propone bond che hanno un tasso di interesse inferiore a circa 1 – 2 punti percentuali e banca Intesa San Paolo che, tramite la controllata “Banca Prossima”,  propone invece il finanziamento “Serie Speciale Banca Prossima”, un titolo obbligazionario che permette a enti no profit o onlus di ottenere prestiti a tasso agevolato.

Lo scopo di tali titoli obbligazionari è quello di costituire un fondo per i finanziamenti ad associazioni No Profit o Onlus ma allo stesso tempo il rendimento medio annuo dei bond è pari all’1,60 % netto.

Per quanto concerne invece i finanziamenti statali per le associazioni no profit, i bandi possono essere emanati sia dallo Stato che dagli enti locali (comuni, provincie e regioni spesso promuovono l’associazionismo e le onlus attraverso appositi contributi a fondo perduto o con prestiti a interesse agevolato).

Inoltre gli aiuti possono essere focalizzati anche ad aiutare situazione temporanee di difficoltà con prestiti che vengono erogati in tempi brevi ed a fronte di requisiti semplificati.

Molte organizzazioni non riescono a trovare supporto economico per le loro attività nonostante la radicata presenza sul territorio, capacità ed affidabilità organizzativa comprovata. Una soluzione possono essere quindi anche i finanziamenti europei per associazioni no profit promossi dall’Unione Europea, che richiedono però il rispetto di specifici vincoli, precise priorità tematiche e complesse tecniche di elaborazione e gestione degli interventi.

I finanziamenti UE, predisposti mediante apposti bandi, sono erogati mediante programmi come il Fondo sociale Europeo, che finanzia progetti “intesi ad aiutare le persone e a migliorare le loro competenze professionali”. Per accedere ai fondi occorre candidarsi e le associazioni no profit devono contattare gli enti preposti alla gestione del FSE nel proprio paese.

Le associazioni no profit, per attivare i propri progetti sociali, devono però capire con chiarezza a quali programmi aderire e quali strumenti finanziari richiedere ed essere quindi guidati al meglio anche nelle procedure di assegnazione dei fondi, al fine di incrementare le possibilità di successo nell’ottenimento del sussidio.

Ci si può inoltre finanziare attraverso la raccolta del 5×1000: per diventare un’Associazione con accesso al 5×1000 bisogna presentare la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate (in genere entro il 7 maggio), esclusivamente per via telematica ed utilizzando modello e software specifici.

Qualora venga erogato il contributo, l’Associazione dovrà redigere, entro un anno dalla ricezione dell’importo, uno specifico rendiconto dal quale risulti in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, l’utilizzo delle somme ricevute. Il rendiconto e la relativa relazione illustrativa devono essere trasmessi entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all’Amministrazione che ha provveduto alla erogazione delle somme e che potrà richiedere l’acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.

Si possono inoltre organizzare raccolte fondi, da organizzare però solo ed esclusivamente per raccogliere denaro volto a finanziare le attività dell’Associazione. I fondi così raccolti, oltre ad essere escluse dal regime IVA, non concorrono alla formazione del reddito e sono esenti da ogni altro tributo. Queste agevolazioni fiscali, tuttavia, sono riconosciute solo se le raccolte fondi sono pubbliche, svolte in modo occasionale e concomitanti con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Il numero di eventi durante il periodo d’imposta non deve essere superiore a 2 e l’importo dei fondi raccolti nel periodo d’imposta non deve superare il limite massimo di 51.645,69 euro.

Infine, accanto alle classiche forme della sottoscrizione e dell’autofinanziamento vanno diffondendosi anche le nuove forme trainate dal web: sfruttando le sinergie delle nuove piattaforme sociali presenti in internet, il Crowdfunding si sta imponendo sempre più come una valida alternativa per finanziamenti per progetti sociali.

L’utilizzo di una piattaforma, specialmente se autorevole, porta infatti i benefici di fare da garante per un’ Associazione No Profit magari ancora poco nota, e permette di reperire risorse anche al di fuori della cerchia dei propri consueti contatti. Sono sempre più numerose le piattaforme che gestiscono progetti di crowdfunding e che prevedono una percentuale per i progetti andati a buon fine, ma le percentuali di riuscita degli stessi è, in Italia, appena del 22%, ancora quindi ben lontano dal 40-50% delle piattaforme di crowdfunding americane.

Il Crowdfunding è in ogni caso una risorsa preziosa non solo per la possibilità di raccogliere dei fondi ma anche per la diffusione attraverso la rete delle iniziative in corso d’opera.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *