Come finanziare una ONLUS: benefici fiscali e modalità di finanziamento
di Redazione
21/03/2017
L’Italia è essenzialmente uno stato sociale, e a partire dal secondo dopoguerra, sempre più anche uno stato assistenziale: in aperto ripudio dei regimi autoritari e totalitari, lo Stato sociale riconosce e tutela i tradizionali diritti civili e politici del cittadino, ed ha il suo principio di legittimazione nel fatto di garantire taluni diritti sociali fondamentali, come ad esempio il diritto al sostentamento e il diritto al lavoro.
Il Welfare State si contraddistingue quindi per una rilevante presenza pubblica in importanti settori quali la previdenza e l'assistenza sociale, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'edilizia popolare.
Le politiche perseguite dovrebbero quindi garantire le esigenze di giustizia distributiva, di equità e di solidarietà nei confronti delle fasce più bisognose della popolazione, promuovendo così la pace sociale, ma è indubbio che, soprattutto negli ultimi decenni, si è purtroppo dovuto registrare un misero fallimento.
La nostra Repubblica continua ad assicurare un’uguaglianza formale ai suoi cittadini, ma poco può fare per raggiungere quella sostanziale, eliminando tutte le differenze e fornendo alle fasce più deboli i mezzi necessari per una vita quantomeno dignitosa.
Ecco che, in quest’ottica, assumono particolare importanza gli interventi dei privati, che si concretizzano in una molteplicità di forme differenti: noi vogliamo soffermarci in particolar modo sulle Onlus.
Il termine ONLUS deriva da “Organizzazioni non lucrative di utilità sociale” e riguarda le associazioni, gli enti e le cooperative “no-profit” che a vario titolo operano sul territorio nazionale; questi enti non commerciali, in ragione delle attività svolte e dei soggetti a cui si rivolgono, ricevono notevoli benefici fiscali.
Per costituire e aprire una onlus è necessario:
- determinare lo scopo e l’attività della onlus (tra quelle previste dal D.Lg 1997 n. 460). E' necessario prevedere almeno 3 soci fondatori, che formeranno il primo Consiglio Direttivo;
- preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto dell'associazione, necessari per creare la onlus, inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dalla Codice Civile e dalla legge fiscale (TUIR) e dal dal D.Lg 1997 n. 460. In merito, leggi gli articoli di questa sezione;
- recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione della onlus (indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dal nostro ordinamento). E' necessario richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale, pagare la tassa di registro ed infine presentare l’atto costitutivo e lo statuto in duplice copia (la procedura è quella di “registrazione atti privati”).
- chiedere l'iscrizione dell'associazione all'anagrafe onlus, inviando la domanda alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate presso la regione ove l'ente avrà la propria sede.
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995.
- le Organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987)
- le cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (Legge 381/1991)
- i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.
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