Startup innovativa, le possibilità di finanziamento da non lasciarsi scappare
di Redazione
17/09/2018
In un mercato sempre più saturo e competitivo, è difficile scegliere se e in cosa investire, ma da qualche anno a questa parte le cosiddette “startup innovative” si stanno proponendo come una valida alternative alle imprese tradizionali. Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, reca la definizione puntuale di una startup innovativa definendola come “una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Società Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”. La suddetta legge e le successive evoluzioni normative si sono occupate di definire tutti i requisiti che questa tipologia di impresa deve possedere. L’articolo 25, comma 2, nello specifico individua i requisiti obbligatori che l’impresa deve rispettare:
- le azioni o le quote del capitale sociale non devono essere quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- svolge la sua attività da non più di 5 anni;
- è fiscalmente residente in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea oppure in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- il valore della produzione a partire dal secondo esercizio e per tutta la durata del regime di favore non deve superare i 5 milioni di euro;
- gli utili non devono essere distribuiti perché devono essere reinvestiti in azienda e devono altresì fungere da garanzia (in caso di perdite future) nei confronti dei creditori e dei terzi;
- l’oggetto sociale, sia esso esclusivo o prevalente, deve riguardare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, dove per alto valore tecnologico non si intende solo il mondo digitale ma qualsiasi settore economico (compreso il processo produttivo) che si caratterizza per un certo livello di innovazione;
- l’impresa non può essere figlia di operazioni di riorganizzazione aziendale perché obiettivo del decreto era quello di favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali.
Per quanto riguarda la sua costituzione, vi è un’apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese startup innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding).
Inoltre le startup potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.
Per attirare anche talenti e capitali stranieri, sono previsti permessi di soggiorno agevolati per chi decide di costituire una startup innovativa in Italia. I cittadini stranieri già titolari di permesso di soggiorno per studio, tirocinio o formazione che sceglieranno di restare in Italia potranno infatti richiedere la conversione del permesso di soggiorno senza necessità di tornare nel Paese d’origine per l’apposizione del visto.
Un occhio di riguardo viene posto anche per quanto riguarda le eventuali difficoltà sopraggiunte, dato che vi è un elevato rischio economico per chi decide di investire.
In particolare è stata prevista l’esclusione dalle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell’imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.
Ricordiamo che le startup innovative devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle Imprese creato presso le Camere di Commercio. L’iscrizione si effettua in modalità telematica, inviando una dichiarazione di autocertificazione circa il possesso dei requisiti richiesti. Saranno poi le autorità competenti a controllare l’effettiva corrispondenza tra i requisiti di legge e quelli dichiaratati.
Il registro speciale delle startup innovative viene reso pubblico in formato elettronico e aggiornato su base settimanale dal sistema camerale, in modo da dare pubblicità e favorire il monitoraggio diffuso.
Infine un occhio ai numeri. Secondo il 15esimo rapporto trimestrale sulle aziende innovative realizzato da ministero e InfoCamere, oggi sono 8.897 le società iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese che possono vantare lo status di start up innovative.
Le società di capitali costituite da meno di cinque anni, con fatturato non inferiore ai cinque milioni di euro l’anno e in possesso dei requisiti di innovazione tecnologica previsti dalla legge, sono cresciute di 506 unità rispetto alla fine del 2017.
Il capitale sociale sottoscritto dalle start up è cresciuto, passando da poco più di 423 milioni di euro a dicembre a ben 499 milioni di euro (+18%). In media 56.097 euro a impresa.
La presenza è elevata nella fabbricazione di computer (32,7%), nella produzione di software (32,2%) e nel campo della ricerca e sviluppo (65,6%).
La Lombardia si conferma la regione capofila per numero di startup innovative, superando quota duemila: sono 2.132, pari al 24% del totale nazionale. Seguono il Lazio, con 911 (10,2%), che per la prima volta supera l’Emilia-Romagna, ferma a 884 (9,9%). Al quarto posto rimane il Veneto con 822 (9,2%), seguito dalla Campania, prima regione del Mezzogiorno con 658 start up (7,4%).
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