Chi si è trovato, almeno una volta nella vita, ad avere a che fare con i tribunali si è reso conto senz’altro dei tempi biblici che sovente occorrono per portare a termine un ordinario processo di cognizione: far valere i propri diritti non è sempre scontato come si crede, e spesso ci possono volere anni prima di potersi vedere tutelati i propri interessi.
D’altro canto sussiste anche l’esigenza di consentire al creditore di ottenere un titolo esecutivo in tempi rapidi e, tramite l’esecuzione forzata, la veloce soddisfazione forzosa del credito: tutto questo può essere ottenuto, per i crediti di somme liquide di denaro, attraverso il procedimento di ingiunzione (artt. 633 e ss. c.p.c. e 638 e ss. c.p.c.) volto all’emissione di un decreto ingiuntivo.
La dottrina qualifica il procedimento di ingiunzione quale accertamento con prevalente funzione esecutiva, giacché esso mira appunto ad assicurare la rapida formazione del titolo esecutivo.
Il decreto ingiuntivo è il provvedimento attraverso il quale il giudice competente, su richiesta del titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta, ingiunge al debitore di adempiere l’obbligazione , entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, avvertendolo che entro lo stesso termine potrà proporre opposizione e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Ricordiamo che il diritto si definisce certo quando risulta chiaramente nel suo contenuto e nei suoi limiti dagli elementi indicati nel titolo esecutivo, ovvero non è controverso nella sua esistenza (salvo opposizioni in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 615 del c.p.c.).
Esso è liquido quando il suo ammontare risulta espresso in misura determinata e non in modo generico, mentre è esigibile quando non è sottoposto a condizione sospensiva né a termini, ovvero è tale il diritto venuto a maturazione e che può essere fatto valere in giudizio per ottenere una sentenza di condanna.
L’istituto del procedimento di ingiunzione è strutturato in modo tale per cui il giudice esercita la propria funzione avendo quale unico interlocutore il ricorrente: il giudice emanerà infatti il decreto solo dopo una cognizione dei fatti, la quale cognizione avviene esclusivamente attraverso le allegazioni probatorie del ricorrente.
Il decreto ingiuntivo, emanato quindi in assenza di contraddittorio fra le parti(inaudita altera parte), è un provvedimento a carattere esclusivamente documentale, che rappresenta l’esito conclusivo della fase monitoria del procedimento di ingiunzione.
La prova però, non essendoci contraddittorio, non sarà comunque prova legale e sarà oggetto di libero apprezzamento del giudice. Si richiede la prova scritta perché il carattere sommario e spedito del procedimento necessitano un’alta probabilità di quanto si chiede, oltre che una rapida riscontrabilità.
Sono prove scritte idonee le fatture, le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, le parcelle dei professionisti come avvocati e commercialisti, assegni e cambiali e in generale tutti i documenti da cui risulti con certezza l’esistenza del diritto di credito provenienti dal debitore o da terzi, che abbiano intrinseca legalità.
Tale fase è seguita, nel caso di opposizione su iniziativa del debitore ingiunto, dall’apertura di un procedimento ordinario di primo grado a cognizione piena, destinata a concludersi con una sentenza che conferma o revoca il decreto ingiuntivo, soggetta a sua volta ai normali mezzi impugnatori.
Una volta avviata la causa, non sarà comunque il debitore a dover dimostrare che il debito è inesistente o è già stato saldato, ma l’onere della prova resta comunque al creditore, che si è valso del decreto ingiuntivo e, per ciò, ha agito per primo, per far valere il proprio diritto.
La competenza ad emettere il decreto ingiuntivo è dettata dall’art. 637 c.p.c., che al primo comma statuisce: “per l’ingiunzione è competente il Giudice di Pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria“.
Avvocati o notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono (637, comma 3, c.p.c.).
La domanda per ottenere il decreto ingiuntivo si propone con ricorso contenente oltre all’indicazione delle parti, dell’oggetto, dei motivi della richiesta e delle conclusioni, anche l’indicazione delle prove che si producono, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del ricorrente.
Una volta ottenuto, il decreto ingiuntivo, per essere efficace, deve essere notificato al debitore entro 60 giorni dalla sua emissione. Nel caso di notifica a mezzo posta, si considera la data in cui il creditore ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario e non quello di ricevimento.
In genere, allo scadere dei 40 giorni dalla notifica, il decreto ingiuntivo diviene esecutivo e definitivo, cioè non più impugnabile.
Ma in fase di richiesta del decreto ingiuntivo, il creditore ha la possibilità di ottenere dal giudice la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, cioè di poter procedere in via esecutiva (a esempio, chiedendo il pignoramento dei beni del debitore) ancor prima della scadenza dei 40 giorni dalla notifica del decreto.
La provvisoria esecuzione viene concessa se vi è grave pericolo nel ritardo, cioè se il creditore fornisce al giudice elementi che facciano ritenere che con il passare del tempo si aggravi sostanzialmente il rischio che il credito non venga recuperato e se la prova documentate del credito è costituita da cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto rilasciato dal notaio o da altro pubblico ufficiale.
Una volta notificato il decreto ingiuntivo, il creditore può stare tranquillo perché, anche se non viene presentata opposizione, ed egli preferisce non agire immediatamente con l’esecuzione forzata e il pignoramento, il decreto ingiuntivo resta efficace per ben dieci anni dalla sua emissione.
Anche qualora si sia avviata una esecuzione forzata e questa non abbia sortito buoni risultati, il decreto ingiuntivo conserva efficacia per il suddetto decennio.
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