Che si debba acquistare una casa o un’auto, si voglia aprire una start up o rinnovare la propria impresa, sposare un figlio o concedersi un lusso agognato da tempo, si può ricorrere a prestiti e finanziamenti: a tasso zero o agevolato, a fondo perduto o per favorire le fasce più debole, sono una miriade le tipologie di finanziamenti possibili, a cui ricorrere a seconda delle proprie necessità e dei requisiti che si possiedono.
Certamente non è sempre semplicissimo ottenerli, e banche e finanziarie chiedono garanzie soventi non trascurabili, ma una volta ottenuto il denaro, cosa succede se purtroppo sopraggiunge improvvisamente la morte del beneficiario del finanziamento?
Nella maggior parte dei casi, all’atto di stipulazione del prestito, vengono stipulate delle coperture assicurative, che servono a tutelare la banca o la società finanziaria dal rischio d’insolvenza del cliente, e a garantire il titolare del prestito nel caso non fosse in grado di sostenere la rata.
Le coperture assicurative che è possibile associare ai prestiti sono di due tipi: le polizze a copertura del credito, dette anche Cpi (Credit Protection Insurance) e le polizze accessorie.
In caso di decesso, con una di queste polizze sottoscritta, l’assicurazione provvede a rimborsare la banca. Nel momento in cui si verifica questa situazione, l’assicurazione Cpi provvede all’estinzione completa e anticipata del prestito.
L’assicurazione sul prestito è obbligatoria per legge però solo nel caso dei prestiti con cessione del quinto. Per questo tipo di finanziamento, in cui la rata mensile viene rimborsata tramite trattenuta di non oltre il 20% della busta paga o della pensione, è richiesta una polizza assicurativa obbligatoria contro il rischio vita e il rischio impiego. Naturalmente il suo costo deve essere incluso nel calcolo del Taeg (Tasso annuo effettivo globale), il valore percentuale che indica il costo complessivo del finanziamento e che permette di confrontare rapidamente diversi preventivi di prestito. Il pagamento della polizza Cpi può avvenire sia in un’unica soluzione, all’inizio del finanziamento, sia a rate, con una quota mensile che va a sommarsi alla rata del prestito.
All’atto della stipula del contratto, l’assicurato sottoscrive una semplice autocertificazione sul proprio stato di salute. Se però il montante del prestito richiesto supera un determinato limite (attualmente circa 50.000€) oppure se l’età del richiedente è avanzata allora l’assicurazione può richiedere la compilazione di un certificato dettagliato (RVM) da parte del medico dell’assicurato.
Attenzione, però, esistono casi in cui l’assicurazione non copre il rischio morte, e questi sono:
- Suicidio dell’assicurato nei primi 24 mesi dalla data di stipula
- Quando risultino importanti elementi di rischio clinico(ad esempio malattie gravi, tumori ecc.) che erano stati sottaciuti nell’autocertificazione al momento della stipula
- Nel caso di partecipazione dell’assicurato a eventi dolosi che ne hanno causato la morte
In generale, una polizza assicurativa a protezione del credito può essere di fondamentale importanza se il finanziamento richiesto è d’importo elevato; al contrario, è meno indicata per i prestiti di piccola entità.
Nel caso in cui l’assicurazione non fosse celere nei suoi adempimenti, in un mutuo con annessa assicurazione sulla vita del mutuatario, gli eredi del medesimo hanno diritto all’integrale restituzione delle somme da essi pagate nel periodo intercorrente tra il verificarsi dell’evento assicurato e l’effettiva erogazione dell’indennizzo da parte dell’assicurazione.
Se il prestito non ha copertura assicurativa per il caso morte ed inabilità permanente e il contraente è deceduto, il finanziamento entra invece nell’asse ereditario e quindi lo si eredita come si ereditano i beni mobili o immobili, liquidità ed azioni.
Gli eredi che subentreranno nella proprietà dell’immobile dovranno procedere al pagamento delle rate, ma trattandosi di coobbligati, alla banca interessa solo il regolare pagamento, mentre chi pagherà (e quanto) deve essere deciso dagli stessi eredi, questo almeno fino a quando non viene aperta la successione. In fase di successione alla banca dovrà essere richiesta la certificazione del debito residuo ancora da rimborsare, che va allegata a tutta la documentazione della successione stessa.
Nel caso in cui il decesso sia causa di grave pregiudizio per le finanze della famiglia, allora si può richiedere l’accesso alla moratoria, ovvero alla sospensione del pagamento delle rate, per un periodo massimo che arriva fino ai 18 mesi. Le richieste devono passare attraverso la Consap per verificare se ci sono i presupposti necessari.
La rinuncia all’eredità consente invece al coniuge in vita di non ereditare tutti i debiti eventualmente contratti dal coniuge defunto, ma rinunciando all’eredità si perdono comunque anche tutti i diritti nei confronti dei beni e dei crediti lasciati dal coniuge.
Nel caso l’eredità non venga accettata, si apre un periodo detto di eredità giacente, in cui il giudice dispone la vendita dell’attivo patrimoniale per soddisfare la banca. Se, chiusa l’eredità giacente, residua ancora del credito insoddisfatto, la banca cercherà il garante. Naturalmente è ovvio che la banca prima di mettere in moto la costosa macchina della procedura esecutiva inviterà bonariamente a pagare prima gli eredi e poi il garante.
Altro caso particolare è il caso in cui il coniuge in vita abbia fatto da garante. In questo caso, anche in caso di rinuncia all’eredità, il coniuge in vita deve provvedere al pagamento del finanziamento in essere.
Un caso particolare è rappresentato dal prestito Inps ex Inpdap: questo prodotto, riservato agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali sia lavoratori sia pensionati, prevede la possibilità di richiedere fino a otto mensilità di stipendio o di pensione.
Il piano di ammortamento può andare dai 12 ai 48 mesi e, in caso di morte del beneficiario o di sua sopraggiunta invalidità permanente con impossibilità a svolgere un’attività lavorativa, l’Ente non procede al recupero del debito residuo.
Visti i diversi scenari possibili, quindi, nel momento in cui si sceglie di richiedere un mutuo od un finanziamento, è giusto anche pensare a cosa possa accadere in caso di scomparsa prematura, e a quali oneri lasciare agli eredi.
Certamente scegliere una polizza assicurativa comporta una spesa maggiore, senza contare che molte società assicurative sovente negano l’indennizzo, adducendo motivazioni generiche, insufficienti e pretestuose, come ad esempio che “non è possibile dar corso al rimborso in quanto l’assicurato non è persona assicurabile” oppure “nessuna prestazione assicurativa è liquidabile in quanto la preesistenza della malattia rientra tra le cause di esclusione del sinistro dalla copertura assicurativa” od ancora “la malattia/decesso è in relazione causale a patologia insorta antecedentemente alla data di stipula del contratto”.
Ma neppure lasciare agli eredi il farsi carico di una rata magari corposa è giusto, o quantomeno non senza averne parlato precedentemente e concordato assieme la strada da prendere, prima della stipula dell’atto.