In un precedente articolo abbiamo avuto modo di parlare di procedimento di ingiunzione, ed in special modo del decreto ingiuntivo, che abbiamo definito come l’atto con il quale l’Autorità Giudiziaria (Tribunale o Giudice di Pace), su richiesta del creditore, impone al debitore di pagare il proprio debito nel termine di 40 giorni dalla data in cui tale ingiunzione viene notificata al debitore stesso.
Come abbiamo visto, il debitore, entro 40 giorni dalla notifica del decreto, può proporre opposizione, con atto di citazione, ed instaurare così un ordinario processo di cognizione, al termine del quale il giudice potrà confermare, modificare o revocare lo stesso decreto.
Se il debitore non propone opposizione, o i motivi della sua opposizione non vengono accolti, il creditore procedente può procedere con l’esecuzione forzata.
L’esecuzione forzata, se la legge non dispone diversamente, deve essere preceduta, ai sensi dell’art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo alla parte personalmente e del precetto, ossia di un’intimazione rivoltagli dal creditore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni (salva l’ipotesi disciplinata di pericolo nel ritardo, di cui all’art. 482 c.p.c.) con l’avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.).
L’espropriazione forzata inizia con l’atto di pignoramento, che consiste nel primo atto esecutivo vero e proprio. Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziale fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.
Non è richiesto il pignoramento se oggetto di espropriazione sono cose soggette a pegno o ad ipoteca (art. 491 e 502 c.p.c.).
La funzione del pignoramento è quella di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore: si tratta di un vincolo giuridico che riguarda il valore di scambio dei beni e non il loro utilizzo. Infatti il debitore può continuare a disporre materialmente dei beni pignorati, salvo evitare di tenere comportamenti che possano comportare la sottrazione, la distruzione o il deterioramento dei beni medesimi.
Il pignoramento dovrà anche contenere l’avvertimento al debitore che l’opposizione all’esecuzione già iniziata è inammissibile se proposta dopo che sia stata disposta dal giudice la vendita o l’assegnazione.
Inoltre dovrà essere inserito l’avvertimento secondo cui il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto ai creditori, comprensivo di interessi e spese: ciò depositando in cancelleria un’apposita istanza e una somma non inferiore ad un quinto del credito.
L’ufficiale giudiziario munito di titolo esecutivo procede al pignoramento ricercando le cose nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, e anche sulla persona stessa e può avere l’assistenza della forza pubblica.
È necessario chiarire che, nel nostro ordinamento giuridico è previsto, quando l’obbligazione è una somma di denaro, che il creditore possa aggredire i beni del debitore, qualsiasi essi siano, senza incontrare limiti di importi sotto i quali dover preferire l’uno o l’altro tipo di pignoramento.
Le forme del pignoramento sono essenzialmente tre: il pignoramento mobiliare, il pignoramento immobiliare e il pignoramento presso terzi.
Il pignoramento mobiliare fa riferimento ai cosiddetti beni mobili in possesso del debitore ovvero il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito ed ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.
Il pignoramento immobiliare fa riferimento invece a beni in possesso del debitore non amovibili ossia abitazioni e mobili in essa contenuti a patto che il debitore non viva all’interno. Il pignoramento dei beni immobili si esegue mediante trascrizione di un avviso di vendita recante varie indicazioni, tra cui la descrizione dei beni pignorati, la fissazione della data del primo e del secondo incanto, il prezzo base dell’incanto.
Mentre queste prime due tipologie fanno riferimento a beni e cose in possesso del debitore, la terza tipologia riguarda i crediti o beni del debitore presso terzi. Per crediti verso terzi si intendono stipendi, pensioni, conti correnti bancari e crediti relativi all’esercizio della libera professione. Insomma crediti che tutti i lavoratori hanno e potrebbero quindi vedere pignorati.
Naturalmente vi sono dei limiti da rispettare: la legge infatti stabilisce che i crediti presso terzi possano essere pignorati nella misura del 20% ossia un quinto della totale entità ed esclusivamente per determinate tipologie di debiti ossia quelli di natura esattoriale.
Dall’1 gennaio 2013 però anche le normative relative al pignoramento del quinto hanno subito delle variazioni, soprattutto in funzione della tutela della fasce più a rischio, ossia: per le retribuzioni fino a 2500 euro il limite di pignorabilità è di 1/10, fra i 2501 e 5000 a 1/7 mentre è rimasto il quinto per stipendi superiori a 5000 euro.
La procedura presso terzi è particolarmente rapida ed efficace dal momento che pone un vincolo immediato sulle somme o sui beni detenuti dal terzo pignorato (effetto che si produce con la sola notifica dell’atto introduttivo) e consente lo svolgimento dell’azione nei confronti di un soggetto terzo non interessato ad azioni o espedienti dilatori.
Il creditore è libero di azionare anche più forme di espropriazione contemporaneamente o anche in tempi successivi. Se però il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese dell’esecuzione e dei crediti dovuti al creditore pignorante ed agli eventuali creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, il debitore può presentare al giudice dell’esecuzione una istanza di riduzione del pignoramento.
Durante il pignoramento, ad opera dell’ufficiale giudiziario, viene redatto un verbale dal quale risulta la descrizione di tutte le cose pignorate, il loro stato e la determinazione approssimativa del presumibile valore di realizzo stabilito con l’assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore scelto dall’ufficiale giudiziario.
Il denaro, i preziosi e i titoli pignorati vengono consegnati dall’ufficiale giudiziario al cancelliere del competente ufficio giudiziario, mentre gli altri beni vengono trasportati in un luogo di pubblico deposito oppure affidati ad uno specifico custode.
Il pignoramento perde di efficacia quando non siano state chieste l’assegnazione o la vendita entro quarantacinque giorni dal suo compimento. Decorsi inutilmente detto termine, il pignoramento diviene “perento” e il creditore procedente è costretto a iniziare una nuova procedura esecutiva, chiedendo all’ufficiale giudiziario di effettuare un nuovo pignoramento.
Il creditore, dal canto suo, può presentare istanza di assegnazione del bene o di vendita dello stesso non prima che siano decorsi almeno 10 giorni dal pignoramento; entro tale termine iniziale il debitore può chiedere la conversione o la riduzione del pignoramento oppure può pagare, evitando così la prosecuzione del procedimento esecutivo.
Le modalità con le quali avviene la vendita forzata o l’assegnazione sono diverse a seconda che si tratti di espropriazione mobiliare o immobiliare.
La vendita forzata ha lo scopo di trasformare i beni pignorati in denaro liquido. Nel caso in cui si sia provveduto a pignorare una somma di denaro, il creditore deve chiederne direttamente la distribuzione.
In generale la vendita può avvenire con pubblico incanto (all’asta) o senza, secondo le precise disposizioni previste dal codice di rito. L’incanto può essere disposto solo nel caso in cui il giudice ritenga che, con tale modalità, la vendita abbia luogo ad un prezzo superiore alla metà rispetto al valore del bene determinato come da previsione di cui all’articolo 568 del codice di procedura civile.
L’assegnazione, invece, è l’attribuzione diretta del bene pignorato al creditore procedente sulla base di un determinato valore.
Se esiste un solo creditore da soddisfare, la predeterminazione del valore del bene serve a indicare se questi è stato soddisfatto in tutto o in parte. Se, invece, concorrono più creditori, è necessario che questi si mettano d’accordo sulla possibilità di assegnare il bene pignorato a favore di uno solo di essi o di più soggetti. Il codice di rito precisa che l’assegnazione può essere fatta per un valore che non sia inferiore alle spese esecutive e ai crediti privilegiati anteriori a quelli di chi chiede l’assegnazione per sé.
Anche dopo l’avvio del pignoramento, il debitore ha la possibilità di difendersi ed avviare eventuali opposizioni. Se l’esecuzione forzata non è ancora iniziata, il debitore può agire “in via preventiva”, chiedendo la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo.
Se il debitore ha ricevuto la notifica del precetto, potrà proporre opposizione a quest’ultimo atto secondo le forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.
Se invece l’esecuzione forzata è già iniziata, la procedura può essere sospesa solo con provvedimento del giudice dell’esecuzione, ma devono sussistere gravi motivi: i gravi motivi possono essere sia di carattere processuale, sia relativi alla deduzione dell’insussistenza della pretesa del creditore procedente.